Il Tar della Lombardia ha respinto il ricorso presentato nel
2008 da Comitato per il Parco “A. Cederna”, Italia Nostra
Lombardia, Legambiente Lombardia
e WWF Lombardia
contro la concessione alla Sias che, dando in
concessione 140 ettari di un Parco storico per 19 anni, tra l’altro, prevede:
. l’affidamento della concessione a trattativa privata senza
il necessario svolgimento di una gara internazionale;
. un canone di locazione - 800.000 euro/anno, ovvero 57
centesimi al metro quadro – decisamente troppo basso rispetto alla consistenza
delle strutture date in concessione e al loro utilizzo a scopo commerciale,
provocando un grave danno erariale per i comuni di Monza e Milano. Il tutto
senza l’obbligo da parte della Sias di fornire la dovuta cauzione finanziaria
ai comuni;
. la non conformita’ alla legge quadro 447/95
sull’inquinamento acustico;
. il mantenimento con restauro delle fatiscenti sopraelevate
malgrado ne fosse previsto l’abbattimento.
Dei 6 motivi di ricorso avanzati dalle Associazioni, il
Tribunale amministrativo ha respinto i principali sostenendo la non
legittimazione delle associazioni ambientaliste a intervenire su materie quali
la gara d’appalto prevista dalla
legge europea, la
fideiussione, il canone
d’affitto, come se
le condizioni (gestionali ed
economiche) alle quali viene affidata una concessione e i contenuti che vi sono
al suo interno non avessero ripercussioni sul bene dato in concessione: in
questo caso i 140 ettari di un Parco storico.
Al di là di ogni opinabile considerazione giuridica, la
conseguenza dei criteri adottati dalla sentenza è che ai cittadini è impedita
la possibilità di chiedere a un organismo giurisdizionale il controllo di
legalità e di vigilanza sulle attività della pubblica amministrazione, lasciata
dunque al libero arbitrio con tutte le conseguenze che ogni giorno leggiamo sui
giornali.
E dunque i cittadini e le Associazioni vanno bene quando
puliscono il Lambro e i Giardini, quando
raccolgono fondi per
restaurare parti del
Parco che altri
distruggono (vedi il
Roccolo), quando accompagnano
bambini e ragazzi delle scuole a conoscere il Parco, fornendo loro
gratuitamente i relativi materiali informativi, etc. , ma non vanno più bene
quando cercano di svolgere la funzione vicaria
per cui sono
nate: quella di
vigilare e intervenire
per salvaguardare un
bene collettivo sopperendo ai
limiti e alle connivenze nefaste di cui siamo quotidianamente testimoni.
In generale poi gli ulteriori motivi di ricorso sono stati
liquidati sulla base di argomentazioni stringate che non hanno neppure preso in
considerazione dati oggettivi provati dalla copiosa documentazione presentata.
In particolare:
. sulla questione del rumore e dell’inquinamento acustico
non si è tenuto conto delle conclusioni
dei periti del Tribunale nella causa aperta dal Comitato
Antirumore di Biassono circa i frequenti
sforamenti dei limiti di legge e si fa riferimento alla
realizzazione di sistemi fonoassorbenti che
sarebbero stati da tempo introdotti ma dei quali non v’è
traccia e che comunque, anche se ci
fossero, risultano del tutto inefficaci visto che il rumore
continua a disturbare la quiete degli
abitanti e dei frequentatori del Parco;
. sulla
questione dell’abbattimento delle
sopraelevate, non si
scioglie la contraddizione fra
strumento urbanistico e vincolo della Soprintendenza e non si è avuta alcuna volontà di
verificare se si era dato effettivo corso al restauro i cui
tempi di realizzazione, lo ricordiamo,
sono scaduti. Il restauro infatti avrebbe già dovuto essere terminato,
mentre è appena iniziato e, oltretutto, sarà, con tutta evidenza, una
rinfrescatura di facciata, come conferma la dichiarazione rilasciata dai
tecnici dell’autodromo al Giorno dell’11 giugno 2014, che parla di restauro del
guard rail e dell’asfalto ma esclude l’intervento sulle strutture che sono
pericolanti e costituiscono, anche
visivamente, un obbrobrio che il nostro Parco non si merita.
Il Tar ha anche condannato le Associazioni al pagamento di
2.000 euro di spese alla parte avversa
colpendo così le Associazioni di cittadini che
volontariamente, gratuitamente, rimettendoci di tasca
propria, si impegnano per far conoscere, amare, rispettare e
tutelare anche legalmente il bene monumentale rappresentato da Parco, Villa e
Giardini Reale.
Pur nel rispetto della pronunzia e con la riserva di
proporre l’ eventuale impugnazione , a questo
punto attendiamo che il comune faccia valere da subito i
diritti derivanti dalle clausole contrattuali,
specie in ordine alle penali ivi previste, nonché un’
attività seria di controllo e verifica delle opere
sulle quali, nonostante tutto, intendiamo dire la nostra.