COMUNICATO STAMPA
SUL RIGETTO DEL RICORSO DI LEGAMBIENTE DA PARTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DELLA LOMBARDIA
La
sentenza perviene a distanza di quasi un anno dalla fissazione della prima
udienza. La Villa reale nel frattempo è
stata proclamata sede dell'Expo che è ormai imminente. Consideriamo che una
pronunzia di annullamento avrebbe comportato conseguenze e ripercussioni gravi
sull'Expo medesimo.
la sentenza nulla
ha disposto su alcune questioni fondamentali: ciò in quanto la ricorrente non avrebbe
sul punto “interesse ad agire”. Ci chiediamo chi allora deve valutare (giudice penale o Corte dei
conti ) le seguenti questioni e ad opera di chi ( visto che solo il
comitato si è mosso):
-le irregolarità
del bando e della gara come, peraltro già censurate in parte dall'autorità
garante per la concorrenza
-la dedotta
illegittimità dei sub appalti delle gestione degli spazi senza gara
pubblica.
Il Tar
non si è pronunciato sulla questione decisiva della compatibilità delle
attività
commerciali previste nel disciplinare con la destinazione della Villa,
lasciando impregiudicata una questione da cui dipende il futuro della Villa
sotto il profilo della salvaguardia della dignità del monumento e di cui già si
sono visti effetti deleteri e censurati dalla cittadinanza (uno per tutti la
Festa di Halloween che non si è concretizzata solo grazie alla levata di scudi
dei cittadini).
Sulla questione della fruizione pubblica il Tar, nel confermare il principio
della indispensabilità della fruizione pubblica, si limita a far riferimento
agli articoli del contratto che, a suo avviso, sarebbero in grado di garantirla
e rimette agli organi preposti (Consorzio) l'attività di controllo. Si è visto
in più occasioni, tuttavia, come in assenza di un Comitato tecnico scientifico
di indirizzo e di controllo, pur previsto nello Statuto del Consorzio medesimo,
l’azione del Consorzio sia stata orientata, più che alla salvaguardia del bene,
alle esigenze di concessionari e subconcessionari; a meno che non si pensi che
il concetto di fruizione pubblica del bene consenta l’interdizione al pubblico
di visitatori che hanno pagato un regolare biglietto, di sale date in
subconcessione per attività che nulla hanno a che fare con la valorizzazione
del bene, ma semmai con il suo degrado (si veda l’art. 13 del disciplinare e il
trattamento che stanno subendo i parquet del Maggiolini). Noi come Comitato ci
adoperemo in tutte le sedi affinchè gli strumenti
di controllo del Consorzio vengano utilizzati coerentemente
alla normativa . In ogni caso, è certamente positivo che la sentenza lasci
intendere che il concessionario non può fare quello che vuole del bene avuto in concessione.
Notazione
importante: la compensazione delle spese legali nonostante il
rigetto rivela una valutazione positiva dell'azione del ricorrente.
Non ci sentiamo affatto sconfitti e, anzi, rivendichiamo i risultati ottenuti.
Primo tra tutti il fatto che al piano Belvedere non è stato realizzato il
ristorante di lusso ed ora è sede permanente
della Triennale. Continueremo nella nostra azione ancor più spronati.e con
l'occasione chiediamo un incontro
pubblico con il Presidente del Consorzio
e l'ex sindaco Mariani (aperto nel caso anche agli altri interlocutori-)su
tutte le questioni aperte dalla sentenza.
Monza, 13 febbraio 2015