lunedì 26 settembre 2011

VILLA REALE DI MONZA - presentato il ricorso al T.A.R.

LEGAMBIENTE presenta il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale

contro Infrastrutture Lombarde S.P.A., Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, Regione Lombardia, Nuova Villa Reale Monza S.P.A., Comune di Monza, Comune di Milano, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Italiana Costruzioni S.P.A.

per l’accertamento dell’illegittimità e/o nullità della concessione-contratto per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori relativi al corpo centrale della Villa Reale di Monza, per l’esecuzione dei lavori e la gestione delle opere


La Villa Reale di Monza, costituisce bene culturale di proprietà pubblica e complesso monumentale (oltre che monumento nazionale), ed istituto e luogo di cultura,
Le concrete modalità di gestione, previste dalla concessione non solo violano i principi e le norme in materia di fruizione pubblica dettati dal Codice dei Beni Culturali ma non sono neppure compatibili con il carattere storico e artistico del bene.
Le funzioni museali -che dovrebbero avere rilevanza principale- assumono, carattere solo residuale ed eventuale inserite all’interno di un vasto elenco di funzioni tra di loro molto eterogenee ed indeterminate prevalentemente di natura commerciale.
Le funzioni ammesse dall’art. 13 della concessione violano inoltre l’art. 20 del Codice Urbani, che vieta di adibire i beni culturali ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico e alla fruizione pubblica del bene. Infatti, l’apertura al pubblico finisce per essere legata non al bene culturale in sé, bensì all’evento commerciale: il tutto in spregio al Codice Urbani che, invece, prevede che venga assicurato il diritto del pubblico di accedere -gratuitamente o pagando un biglietto- al complesso monumentale, al fine di godere del bene stesso.
Pericolosa risulta poi la possibilità al concessionario di subconcedere l’insieme delle attività di gestione a terzi non selezionati tramite procedura pubblica e a discrezione del concessionario, con semplice clausola di gradimento. Il contratto di concessione risulta, inoltre illegittimo, nella parte in cui subordina il potere del concessionario di adibire il bene ad ulteriori e non meglio precisate attività, alla semplice previa autorizzazione del concedente (autorizzazione che si intende accolta nel caso di mancata risposta nel termine di trenta giorni).Invocando questo meccanismo, il concessionario potrebbe, in concreto, arrivare a destinare tali spazi a funzioni residenziali o alberghiere, con grave pregiudizio per la fruizione pubblica e la stessa destinazione del bene.
La concessione ha una durata di 22 anni (2 anni di lavori e 20 anni di gestione) dalla sottoscrizione del disciplinare mentre il Consorzio, soggetto concedente ha durata ventennale e si assume, dunque, impegni, che eccedono tale arco temporale.
Peraltro al Consorzio Villa Reale e Parco di Monza non risulta conferitario di alcun bene, mancando qualsiasi atto in tal senso.
l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha rilevato una irregolarità nel bando laddove non era previsto che il soggetto partecipante alla gara d'appalto fosse fornito di particolari qualifiche tecnico-professionali (attestazione SOA per la categoria OS2), necessarie quando l ’intervento riguardi lavori e opere su monumenti.



Monza, 26 settembre 2011.

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